IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)
Il Regolamento per la nuova imposta, predisposto in cooperazione con gli uffici tributi dell'Unione dei Comuni del Mugello è disponibile sul sito. Ulteriori informazioni sull'imposta, regolamento, modulistica ecc sono disponibili nella sezione "servizi" del sito.
ALIQUOTE:
Il Comune ha stabilito le seguenti aliquote (NOTA BENE: il versamento dell'imposta per l'abitazione principale E' SOSPESO. Quindi, per l'anno 2013, non dovrà essere effettuato il versamento dell'acconto di Giugno. Tale sopsensione ha effetto SOLO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE PERTINENZE AD ESSA ASSIMILATE (CON ECCEZIONE DEI FABBRICATI CLASSATI A/1, A/8 ED A/9) :
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casistica
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aliquota
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Immobili
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Abitazioni utilizzate come abitazione principale direttamente dal soggetto passivo, unitamente alla/e pertinenza/e nel limite massimo stabilito da normativa nazionale e denunciate ai sensi del vigente regolamento comunale, nonché immobili assimilati per legge o regolamento all'abitazione principale (PER QUESTI IMMOBILI, SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO DI GIUGNO, CON ECCEZIONE DEI FABBRICATI CLASSATI A/1, A/8 ED A/9)
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0,50 %
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ABITAZIONI : categoria A (escluso A10)
PERTINENZE: limite massimo di una per ogni categoria (un C2, un C6, un C7) - le altre vanno all'aliquota sotto - OBBLIGO DI DENUNCIA
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Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale, denunciate come tali, rispetto al limite massimo stabilito dalla legge
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0,73%
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Numero illimitato di pertinenze in categoria C2, C6, C7
OBBLIGO DI DENUNCIA
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Abitazioni utilizzate come abitazione principale da parenti entro il secondo grado del soggetto passivo, con relativa/e pertinenza/e, previa apposita denuncia
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0,73%
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Vedi abitazioni e pertinenze.
SECONDO GRADO ovverosia: fra genitori e figli, fra nipoti e nonni, fra fratelli e sorelle
OBBLIGO DI DENUNCIA
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Abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (PER QUESTI IMMOBILI, SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO DI GIUGNO, CON ECCEZIONE DEI FABBRICATI CLASSATI A/1, A/8 ED A/9)
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0,76%
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Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti (PER QUESTI IMMOBILI, SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO DI GIUGNO, CON ECCEZIONE DEI FABBRICATI CLASSATI A/1, A/8 ED A/9)
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0,76%
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Hanno anche detrazione per abitazione principale, senza maggiorazione per figli - OBBLIGO DI DENUNCIA
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Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita rimasti invenduti e non locati
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0,76%
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Solo quelli costruiti dall'impresa.
OBBLIGO DI DENUNCIA
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Immobili utilizzati per attività d'impresa o di lavoro autonomo, posseduti direttamente dal conduttore, locati oppure concessi in comodato fra genitori e figli che vi svolgono attività sia in forma individuale che societaria
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0,76%
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Qualsiasi categoria catastale.
OBBLIGO DI DENUNCIA
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Immobili locati per usi diversi da quello di cui sopra
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0,83%
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Immobili locati per usi domestici o dove non ci sono attività d'impresa - OBBLIGO DI DENUNCIA
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Immobili tenuti a disposizione dal soggetto passivo (ovverosia né locati né concessi in comodato fra parenti di secondo grado)
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1,06%
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Aree fabbricabili
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1,06%
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Aliquota ordinaria
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1,06%
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PER COSA SI PAGA: si pagano tutti i FABBRICATI nonché le AREE FABBRICABILI (zone in cui si può fabbricare, ampliare, volumi edificatori ecc.). Dicendo "TUTTI i fabbricati" si intende che a partire dal 2012 non vi è più nessuna esenzione per fabbricati adibiti ad abitazione principale, per quelli concessi in comodato fra genitori e figli, per i fabbricati rurali (ad uso abitativo), ecc. TUTTI I FABBRICATI SOTTOSTANNO A TALE IMPOSIZIONE TRIBUTARIA. Solamente l'abitazione principale (più le sue pertinenze classificate C2, C6 o C7 nel limite massimo di una per ogni categoria) gode di un'aliquota agevolata nonché di una detrazione base di € 200 aumentabile in caso di figli minori di anni 26 residenti all'interno del nucleo familiare. Un'aliquota più bassa (dello 0,2%) è inoltre prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola (classificati nel gruppo catastale D10) che però una recente modifica ha esentato nel caso dei comuni montani (come Vicchio).
L'abitazione principale può essere UNA ED UNA SOLA per nucleo familiare (quindi marito e moglie non potranno chiedere agevolazione su due immobili diversi - in quanto è considerato "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Tale fabbricato è assoggettato all'IMU con aliquota agevolata. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Di fatto, in presenza di una famiglia che detiene due immobili (ad esempio la casa in città e quella in montagna o al mare) sarà impossibile dividere il nucleo familiare, stabilendo la residenza in due immobili diversi, al fine di duplicare le agevolazioni spettanti, appunto, per l'abitazione principale.
CHI PAGA: pagano i PROPRIETARI oppure chi ha il diritto di USO / USUFRUTTO / ABITAZIONE (nonché enfiteusi, superficie ed il locatario in caso di locazione finanziaria nonché l'assegnatario per ERP con patto di futura vendita). Divorziati. In caso di separazione o divorzio, sarà il coniuge che abita la casa a versare l'Imu anche se non è proprietario. Nel testo si legge che «l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare dei diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione».
QUANTO SI PAGA: il calcolo dell'imposta non è facile perché una parte di essa va al Comune e deve essere calcolata sulla base delle aliquote stabilite dall'Ente, mentre un'altra quota è di competenza statale e si calcola sull'aliquota ordinaria dello 0,76%. La quota statale non è dovuta per abitazione principale e pertinenze né per i fabbricati rurali strumentali. COLLEGANDOSI AL SEGUENTE LINK SARA' POSSIBILE EFFETTUARE IL CALCOLO DI QUANTO DOVUTO E STAMPARE DIRETTAMENTE IL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA: www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=L838
PER CONOSCERE LA PROPRIA RENDITA(che, ricordiamolo, non può essere modificata a Vostra insaputa: cambia in seguito a dei lavori di ristrutturazione o ampliamento - e quindi ne siete perfettamente a conoscenza - oppure DEVE ESSERE NOTIFICATA QUALSIASI VARIAZIONE) - l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione la propria banca dati. Basta inserire il proprio codice fiscale ed i dati dell'immobile (ricerca su catasto fabbricati, comune di Vicchio, inserendo foglio - particella - subalterno) e potrete controllare che la rendita che avete sia quella corretta. Link: http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp
QUANDO SI PAGA: Acconto entro il 16 Giugno, saldo entro il 16 Dicembre, ferma restando la possibilità di provvedere a versamento unico entro Giugno. Qualora l'imposta annuale dovuta sia pari o inferiore a euro 4,00 il relativo versamento non deve essere eseguito
DICHIARAZIONE. Con riferimento alla dichiarazione, IL COMUNE HA STABILITO CON REGOLAMENTO CHE LE VARIAZIONI POSSONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO SUCCESSIVO. Non è necessario presentarla per la semplice compravendita, mentre è obbligatoria ogni qualvolta ci sono agevolazioni.
E' OBBLIGATORIO PRESENTARE APPOSITA DENUNCIA su modulistica predisposta dall'Ente nei seguenti casi:
1. per l'assimilazione di pertinenze all'abitazione principale - ivi comprese le pertinenze eventualmente accatastate assieme all'abitazione stessa - e specificare per quali di essi si chieda l'applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione principale; essendo stato ampiamente modificato il concetto di pertinenza con l'introduzione dell'IMU rispetto all'ICI si ritiene che le dichiarazioni ICI in merito non siano compatibili e che, quindi, per le pertinenze sia obbligatorio presentare una nuova dichiarazione; le eventuali pertinenze dichiarate in eccedenza rispetto a quelle ammissibili all'aliquota agevolata per abitazione principale possano essere sottoposte all'aliquota IMU del 0,73% e non a quella maggiorata prevista per i fabbricati a disposizione;
2. per l'abbattimento al 50% della base imponibile in caso di fabbricato di interesse storico / artistico nonché per i fabbricati inagibili / inabitabili -e dichiarazioni ai fini ICI sono parimenti non compatibili nel caso degli immobili inagibili, essendo stati modificati i criteri relativi all'inabitabilità / inagibilità dei fabbricati; quelle relative ai fabbricati di interesse storico / artistico risultano invece compatibili e, quindi, non dovranno essere oggetto di nuova dichiarazione;
3. per utilizzo di aliquota diversa da quella degli "immobili a disposizione" nei casi di:
a) concessione di abitazione in comodato / uso gratuito fra parenti di secondo grado (ovverosia fra genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) - qualora fosse stata presentanta apposita dichiarazione per assimilare tali fabbricati all'abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di una nuova presentazione;
b) abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - qualora fosse stata presentanta apposita dichiarazione per assimilare tali fabbricati all'abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di una nuova presentazione;
c) alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli appositi Enti - qualora fosse stata presentanta apposita dichiarazione per assimilare tali fabbricati all'abitazione principale ai fini ICI, si ritiene che tali dichiarazioni siano compatibili e che non vi sia quindi obbligo di una nuova presentazione;
d) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita rimasti invenduti e non locati;
e) fabbricati utilizzati per attività d'impresa (sia posseduti direttamente dal conduttore che legalmente locati);
f) fabbricati legalmente locati (con l'eccezione dei casi di cui sopra)