Ai sensi della L.191/78, coloro che cedono la proprietà o il godimento o, a qualunque titolo consentono, per un periodo superiore a 30 giorni, l´uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, hanno l´obbligo di comunicare all´Autorità di Pubblica Sicurezza (per il nostro Comune, il Sindaco) entro 48 ore dalla consegna dell´immobile, compilando il modello "cessione fabbricato" se cittadino comunitario o "cessione stranieri" se stranieri non comunitari, i seguenti dati:
In caso di inadempienza la sanzione amministrativa ammonta ad euro 206,00.
Sono state introdotte due importanti novità da due dispositivi normativi in materia di cessione fabbricati; le novità riguardano la comunicazione da presentare alla Autorità di Pubblica Sicurezza (il Sindaco nei Comuni ove non è presente un commissariato di P.S.),
La prima novità è stata introdotta dall'art. 3 del Decreto legislativo n° 23 del 14-03-2011, "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", e riguarda i proprietari di immobili che nella locazione degli stessi, intendono avvalersi della Cedolare secca sugli affitti; al comma 3 si dice:
"Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione, assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191...omissis"
Non è quindi più dovuta, nell'ipotesi di registrazione del contratto di locazione, la presentazione di denuncia di cessione fabbricato di cui alla legge 191/1978 (c.d. "denuncia antiterrorismo").
Con il decreto legge n. 70 del 13-05-2011, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", art. 5 comma 4, si è inoltre stabilito:
"Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".
Quindi l'obbligo di presentazione della denuncia di cessione fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita, purché registrati.
Nota bene: si ricorda di effettuare le variazioni anche dei tributi locali (TARI, IMU ecc.)
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