Assegno di maternità

Assegno di maternità

Ufficio: Servizi sociali
Referente: Silenu Marta
Responsabile: Bargelli Cristina
Indirizzo: Via Garibaldi, 1 - 50039 Vicchio FI
Tel: 055-8439224 / 055-8439244
E-mail: m.silenu@comune.vicchio.fi.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Descrizione

L’assegno di maternità concesso dal Comune ed erogato dall´INPS, è un contributo rivolto alle donne che, per lo stesso evento, non abbiano usufruito di altra indennità di maternità o che l’abbiano percepita in misura inferiore rispetto allo stesso assegno. Questo contributo può essere richiesto al Comune di Vicchio, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, compilando l'apposita domanda.

Modalità di richiesta

Ai fini della concessione del contributo, i richiedenti dovranno presentare domanda al Comune di Vicchio compilando l’apposito modulo, che può essere scaricato dalla sezione “Moduli” del sito dell’ente oppure richiesto presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) in orario di apertura al pubblico.

La domanda compilata deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicchio improrogabilmente ENTRO 6 MESI dalla data del parto o dalla data di ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Requisiti del richiedente

La domanda può essere presentata dalle madri residenti in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato che siano:

• Cittadine italiane o comunitarie
• Cittadine extra-comunitarie:
o Titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
o Titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria;
o Apolidi o loro familiari
o Titolari di permesso unico di lavoro autorizzate a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
o Titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzate a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
o Titolari di Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007

L’assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito resi noti annualmente dall’INPS.

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