IMU - Informazioni generali

IMU - Informazioni generali

Ufficio: Ufficio tributi
Referente: Frascati Roberto - Rossi Daniela- Razzauti Simone
Responsabile: Laura Roffarè
Indirizzo: Via Garibaldi 1 - 50039 Vicchio
Tel: 055/84.39.260
E-mail: tributi@comune.vicchio.fi.it - tributi.vicchio@anutel.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Descrizione

La IMU (Imposta Municipale Unica) è stata recentemente modificata da norme nazionali e ulteriormente disciplinata dall’apposito regolamento comunale.

Modalità di richiesta

Ai fini dei benefici concessi dalla legge, il soggetto passivo deve attestare nel modello dichiarativo statale il possesso dei requisiti previsti dalle norme per:


a) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;


b) gli immobili posseduti dagli appartenenti alle Forze armate, di polizia ecc.;


c) i fabbricati invenduti (cosiddetti beni merce).


Il soggetto passivo deve altresì dichiarare, su apposita modulistica predisposta dall’Ente, l’utilizzo pertinenziale degli immobili che non si trovano nelle immediate vicinanze dell’abitazione.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
Per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive va presentata la dichiarazione ogni anno.

Le dichiarazioni IMU devono essere inviate al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.vicchio.fi.it 

Requisiti del richiedente

Sono soggetti passivi dell'imposta, ovverosia sono tenuti al pagamento della stessa (ognuno in relazione alla propria percentuale di possesso ed ai mesi di possesso nel corso dell'anno)  i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.  
È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.


Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,  concessi  in  locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.


In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma  obbligazione  tributaria  e nell'applicazione dell'imposta si tiene  conto  degli  elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.


Per i beni immobili in multiproprietà sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.


Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice  civile,  che  sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.


Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.


Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati in cat. D10, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni. Fruiscono della stessa esenzione anche i fabbricati di categoria diversa, sempre utilizzati come strumentali all’attività agricola, che hanno acquisito l’annotazione negli atti catastali della sussistenza della ruralità.

NOTA BENE: la sussistenza della ruralità deve essere attestata dal catasto, non è sufficiente l'autocertificazione dei requisiti.


Tale norma prevede che: “Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. 3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A”.

Per quanto riguarda i TERRENI non edificabili (siano essi destinati o meno all'attività agricola condotta in forma imprenditoriale), il COMUNE DI VICCHIO è stato definito INTERAMENTE MONTANO e quindi sono ESENTI DA IMU
 

Documentazione da presentare

 I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Il modello di dichiarazione viene approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Anci, con apposito decreto, con il quale sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e le modalità di trasmissione della stessa.


Non vi è parimenti obbligo dichiarativo in caso di successione, fermo restando quanto previsto successivamente.


Restano ferme le dichiarazioni finora presentate ai fini sia dell’ICI (Imposta comunale sugli immobili) che dell’IMU, in quanto compatibili.


E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Costi

CALCOLO IMPOSTA  (si ricorda che è possibile utilizzare l'apposito software messo a disposizione dell'ente)

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel caso in cui il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà essere pagata dal soggetto che cede l'immobile.


Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.  Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare tramite bollettino di conto corrente postale. L'imposta deve essere versata arrotondando l'importo dovuto per ogni singolo codice tributo, ai sensi dell'art 1 comma 166 della L.27 dicembre 2006 n. 296 con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

QUANTO SI DEVE PAGARE
Per la determinazione di quanto si deve pagare è prima necessario stabilire la base imponibile per il successivo calcolo dell´imposta. La base imponibile si calcola come segue:
A) per i FABBRICATI
Il primo passo è prendere la rendita iscritta in catasto (si ricorda che vi è obbligo di accatastare tutti i fabbricati!) aumentata del 5%(rivalutazione prevista dalla legge). Il risultato va poi moltiplicato per:
- 160 per le categorie A (esclusi gli A/10) nonché per i C/2, C/6 e C/7;
- 140 per la categoria B nonché per i C/3, C/4 e C/5;
- 80 per le categorie A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati in categoria D (esclusi i D/5)
- 55 per la categoria C/1;


I fabbricati del gruppo D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese scontano imposta sulla base delle scritture contabili.


B) Per le AREE EDIFICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell´anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.


Trovato il valore (BASE IMPONIBILE), come sopra indicato, va applicata l'ALIQUOTA appropriata (si veda oltre) provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne avesse diritto, ad operare la detrazione d'imposta (vedere quali sono le aliquote e le detrazioni IMU previste per quest'anno).


La base imponibile è  ridotta del 50 per cento:


a)      per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
b)      per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In entrambi i casi l’agevolazione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva.
c)      per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
I.               l’abitazione non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
II.            il contratto sia registrato;
III.          il comodante risieda anagraficamente ed abitualmente dimori nel territorio del Comune;
IV.         il comodante possieda - oltre a quella oggetto del comodato - al massimo un’ulteriore abitazione nell’intero territorio italiano, ovverosia la propria abitazione principale, fermo restando che anche questa non deve essere di lusso.


Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) , si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:


-          devono essere oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone;


-  l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale, per eventi comunque prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia. Tali interventi non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo, bensì opere di revisione integrale dell'edificio esistente, spesso anche con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e destinazione d'uso

E' ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO:
presentare al protocollo dell'ente la domanda di perizia all'ufficio tecnico oppure l'apposita denuncia attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile con adeguata perizia tecnica; dalla data di presentazione scatta la possibilità di ridurre al 50% la base imponibile; la denuncia va presentata sia per l'inizio dello stato di inagibilità che per la fine.

PAGAMENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A1 A8 A9


Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché per le relative pertinenze - si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.


La detrazione di sopra si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Tempi
SCADENZA PRESENTAZIONI DICHIARAZIONI - Termine ultimo il 30 Giugno dell'anno successivo alla variazione
SCADENZA PER I VERSAMENTI - Acconto 16 Giugno, saldo 16 Dicembre

Tempi

SCADENZA PRESENTAZIONI DICHIARAZIONI - Termine ultimo il 30 Giugno dell'anno successivo alla variazione


SCADENZA PER I VERSAMENTI - Acconto 16 Giugno, saldo 16 Dicembre

Informazioni

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio  urbano  come  unica  unità immobiliare (con l'eccezione dei fabbricati catastalmente fusi ai fini fiscali) nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, specificatamente individuato a cura dei contribuenti. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, non è applicabile la suddetta fattispecie, come da consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, e quindi manca il presupposto normativo per considerare gli immobili occupati come "abitazione principale".


ASSIMILAZIONI


Sono assimilate all’abitazione principale:


a)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b)      l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
d) le pertinenze, con le modalità e i limiti di cui sotto

QUALI SONO LE PERTINENZE


Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili utilizzati come tali ai sensi del codice civile, esclusivamente classificate (o classificabili) nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

 

Avvertenze

TRIBUTO VERSATO IN MISURA INFERIORE O NON VERSATO – POSSIBILITA’ DI “RAVVEDIMENTO OPEROSO”

Nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento di un tributo comunale entro i termini di legge è possibile provvedervi successivamente mediante il "ravvedimento operoso" che comporta alcuni calcoli. Per informativa si veda la modulistica allegata.

TRIBUTO VERSATO IN ECCESSO – POSSIBILITA’ DI RIMBORSI / COMPENSAZIONI
Qualora ci si accorga di aver versato in eccesso un tributo, si può chiederne il rimborso entro il 31/12 del quinto anno successivo al versamento. Si può anche chiedere di compensare tale eccesso con lo stesso tributo per altra annualità oppure per un diverso tributo comunale. Si veda la modulistica allegata per le modalità di richiesta.

NOTA BENE
Non possono, come sopra specificato, accedere alla riduzione del 50% dell'imposta i fabbricati oggetto di ristrutturazione. L'inagibilità deve quindi essere legata a cause indipendenti dalla volontà del contribuente di "migliorare" il proprio immobile (vetustà sopravvenuta, calamità ecc.).


Il contribuente è pregato di fare ben presente ai propri tecnici ed, eventualmente, a coloro che calcolano l'ICI dovuta tale specifica regolamentare: ci troviamo spesso a dover sanzionare contribuenti che in modo inappropriato hanno versato l'imposta in misura inferiore al dovuto in caso di lavori di ristrutturazione o, addirittura, per piccoli lavori di miglioria dell'immobile. Quindi, non ha valore alcuno dichiarare che esistono DIA sull'immobile o simili: in caso di dubbio, contattare l'ufficio tributi.


Per comprendere meglio: un immobile versa in pessime condizioni ed ha, pertanto, diritto all'abbattimento del 50% della base imponibile previa presentazione dell'apposita denuncia. Se poi si provvede ad un intervento di ristrutturazione per renderlo abitabile / agibile mentre vi sono i lavori l'imposta si calcola sul valore dell'area, trattandosi di intervento edificatorio. Alla fine dei lavori per il fabbricato si tornerà a versare imposta sulla base della rendita catastale, senza alcun abbattimento.

Normativa di riferimento

art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147


Regolamento IUC

Reclami ricorsi opposizioni

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare provvedimenti specifici,irrogando le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, ENTRO IL 31/12 DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO:


-      a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento (oppure nel quale è stato effettuato pagamento tardivo o inferiore al dovuto) : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, TARDIVO O PARZIALE PAGAMENTO


-      a quello nel quale doveva essere presentata la dichiarazione : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE


-      a quello nel quale è stata presentata una dichiarazione contenente infedeltà : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA


Qualora si riscontrassero inesattezze in tali atti, se ne può chiedere il riesame in autotutela mediante il modello di cui sotto, prima di proporre ricorso in commissione tributaria.


RICHIESTA DI RIESAME (rettifica o annullamento) IN AUTOTUTELA


Il destinatario del provvedimento può presentare istanza sui modelli già predisposti dall’Ente  per sollecitare l’avvio del procedimento di annullamento o di rettifica dell’atto stesso (ad esempio per errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati, mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.).


L’istanza deve evidenziare l’errore commesso.


Si prega di allegare copie di documentazione probatoria che non sia in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.).


L’istanza non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione di ricorso.


Ai sensi del vigente  REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO:


-      se l’istanza di rettifica è presentata all’Ente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si ritiene essere viziato, l’Ente deve obbligatoriamente rispondere, anche con un diniego, alle istanze presentate;


-      se l’istanza è presentata successivamente al termine di cui sopra, tale obbligo non sussiste, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in merito all’obbligo di risposta alle istanze presentate alla pubblica amministrazione.


In caso di istanza tardiva, quindi, è meglio premurarsi di presentare eventualmente ricorso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto, onde evitare di non poter esercitare il proprio diritto alla difesa.


NOTA BENE - Chi fosse in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse utilizzare tale mezzo per l'invio di denunce e/o per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ufficio, è pregato di utilizzare la mail certificata tributi.vicchio@anutel.it

PROPOSIZIONE DI RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA


Contro l’avviso di accertamento è ammesso ricorso su carta bollata (atti giudiziari) alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE  ai sensi del D.Lgs. 31.12.92 n. 546 e s.m.i., ovvero mediante notifica al Comune di ricorso entro i 60 giorni e deposito dello stesso presso la Commissione Tributaria successivamente, ovverosia entro 30 giorni. Tale termine è valido SOLAMENTE per i ricorsi di valore superiore a cinquantamila euro (calcolando la sola imposta), applicandosi invece la procedura di reclamo (di cui al successivo paragrafo) a quelli di importo inferiore.


Per i ricorsi di importo (calcolando la sola imposta) inferiore ad € 50.000, infatti, si attiva la procedura di reclamo e non potranno essere depositati in commissione tributaria prima di 90 giorni dalla loro notifica. Trova applicazione l’art.17/bis – D.Lgs.546/1992 e s.m.i., ovvero:


1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.

Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. 2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.


Per l’impugnazione, si tiene conto dei termini di sospensione previsti dalla vigente normativa, ovverosia dall'art. 1 della legge 7  ottobre 1969, n. 742 che dispone che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione").


Il contribuente dovrà, a pena di inammissibilità, notificare il Suo ricorso all’Ufficio Tributi mediante una delle seguenti modalità: consegna diretta al protocollo, spedizione a mezzo di raccomandata a/r (in questo caso la data di spedizione ha valore quale data di presentazione) o a mezzo ufficiale giudiziario. Alla Commissione Provinciale dovrà essere consegnato 1) il ricorso originale se la notifica all’ Ufficio Tributi è avvenuta tramite ufficiale giudiziario (art. 137 C.p.C.), oppure la copia conforme all’originale se la notifica è avvenuta mediante deposito diretto o tramite spedizione postale; 2) l'originale o la fotocopia del provvedimento impugnato; 3) gli originali o le copie dei documenti prodotti a propria difesa da elencare nel ricorso cui sono allegati.


Se l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata/liquidata è superiore ad € 3000 (tremila) è necessario dare mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario.


Ci teniamo a ricordare che la giurisdizione in campo tributario è esplicitamente demandata dalla legge al Giudice Tributario, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali (e, per il secondo grado, alle Commissioni Regionali). Rivolgersi a difensore civico, garante del contribuente, sindaci ed assessori non garantisce in alcun modo la difesa del contribuente e, anzi, spesso provoca la definitività degli atti per decorrenza dei termini per la loro impugnazione (60 giorni dalla notifica).
 

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