Emessa ordinanza per manutenzione aree private confinanti con strade pubbliche

I proprietari sono tenuti a effettuare regolari interventi

 

Emessa un’ordinanza del sindaco che dispone la manutenzione di “alberi, siepi, scarpate, tetti e manufatti prospicienti strade e aree pubbliche in genere” da parte dei proprietari, a tutela dell’incolumità pubblica e sicurezza stradale.
L’ordinanza richiama i proprietari di terreni e aree confinanti con strade pubbliche, come prevede già una normativa nazionale, alla regolare e periodica manutenzione per evitare situazioni di rischio e pericolo per i cittadini. In particolare, è fatto obbligo di provvedere a tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendano oltre il ciglio stradale o su aree pubbliche in genere, che nascondano o limitino la visibilità di segnali stradali, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada o che possano determinare pericoli per la pubblica incolumità; alla verifica ed all’eventuale abbattimento di piante di alto fusto radicate sui propri fondi che possano cadere o dare luogo a cadute di rami sulla sede stradale o su aree pubbliche in genere, determinando pericolo per la pubblica incolumità; a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale, o su aree pubbliche in genere, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa; alla manutenzione dei propri tetti e di tutti i manufatti presenti nelle aree di pertinenza dei propri edifici, in modo da impedire la caduta di materiali o lo sradicamento e la caduta di manufatti su strade ed aree pubbliche in genere; alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, realizzando altresì ove occorrano le necessarie opere di manutenzione, ed evitando di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi; a potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che possano provocare restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante. I proprietari sono tenuti ad adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade e delle aree pubbliche in genere confinanti con i propri fondi.
Tali interventi di “messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell’anno”.

 

Ordinanza n. 23 del 12-07-202