Pubblicità - Installazione impianti ed eventuale pagamento dell'imposta -Informazioni generali

Pubblicità - Installazione impianti ed eventuale pagamento dell'imposta -Informazioni generali

Ufficio: Ufficio Tributi
Referente: Roberto Frascati - Rossi Daniela - Razzauti Simone
Responsabile: Laura Roffarè
Indirizzo: Via Garibaldi 1
Tel: 055/84.39.260
E-mail: tributi@comune.vicchio.fi.it - tributi.vicchio@anutel.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Descrizione

IL TRIBUTO NON E’ PIU’ IN VIGORE DAL 01.01.2021 – dall'anno 2021, infatti, sia la TOSAP che l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) sono state sostituite per legge dal CANONE PATRIMONIALE UNICO.

Pertanto informazioni in merito all'esposizione di materiale pubblicitario, sono rintracciabili sulla pagina dedicata al Canone.

LA PRESENTE PAGINA VIENE LASCIATA IN CONSULTAZIONE MERAMENTE PER INFO FINTANTOCHE’  SARA’ POSSIBILE NOTIFICARE AVVISI DI ACCERTAMENTO O EFFETTUARE RAVVEDIMENTI O CHIDERE RIMBORSI DEL TRIBUTO STESSO.

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PUBBLICITA’ PERMANENTE O TEMPORANEA

Per l'esposizione di materiale pubblicitario è obbligatorio essere in possesso dell'apposita autorizzazione o avere presentato comunque apposita denuncia a prescindere dal fatto che sia dovuta o meno la relativa imposta. Ciò vale sia per impianti pubblicitari permanenti (insegne, cartelli e simili) che per impianti che solo temporaneamente vengono esposti o utilizzati (striscioni, stendardi, volantini). Per specifiche in merito, consultare il regolamento.

Modalità di richiesta

Vi è obbligo di presentare apposita denuncia per l'installazione di impianti pubblicitari.

Vi è obbligo di denunciare anche altre modalità di diffusione di messaggi pubblicitari, anche se hanno carattere temporaneo. Ad esempio: DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO, VOLANTINAGGIO, PUBBLICITA' CON MEZZI ACUSTICI, STENDARDI, STRISCIONI E SIMILI.

NOTA BENE - Chi fosse in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse utilizzare tale mezzo per l'invio di denunce e/o per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ufficio, è pregato di utilizzare la mail certificata  comune.vicchio@postacert.toscana.it o tributi.vicchio@anutel.it 

Requisiti del richiedente

PER GLI IMPIANTI VISIBILI DA PUBBLICA VIA:

Ai sensi dell´art.23 del Codice della Strada, la collocazione di cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse deve essere autorizzata dall´ente proprietario della strada.

ll´interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell´ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un´altra strada appartenente ad ente diverso, l´autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta di quest´ultimo. In caso di installazione di impianti pubblicitari permanenti, l´autorizzazione ha una validità di 3 anni ed è rinnovabile.

 

AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Comune può rilasciare autorizzazioni all'installazione di materiale pubblicitario per impianti da situarsi all'interno del proprio territorio, ivi compresi i mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, tenendo comunque conto che, per le installazioni lungo le strade, va richiesta anche autorizzazione dell’ente competente per gli impianti siti lungo strade non comunali. Per la richiesta di autorizzazione, il soggetto interessato deve presentare al protocollo comunale la relativa domanda, redatta sugli appositi modelli disponibili sia sul sito che all'URP del Comune, allegando:

A) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

B) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

C) una planimetria, con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo.

La procedura è la stessa sia per impianti temporanei che permanenti.

La domanda di installazione di impianto pubblicitario deve essere corredata di marca da bollo da euro 16,00

 

Per le installazioni abusive, il Comune dispone la rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Può, inoltre, effettuare l’immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero – con ordinanza del sindaco – sequestrare i mezzi pubblicitari a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell’imposta con sanzioni ed interessi.

Costi

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dal competente organo comunale annualmente e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione di deliberazione, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.

L´Imposta Comunale sulla pubblicità deve essere versata sul C.c.p. 82027533 instetato alla Tesoreria Comunale di Vicchio, con la dicitura "I.C.P. / diritto affissioni"

Per la pubblicità permanente, essendo la stessa calcolata su base annua, non si procede a frazionamenti. Il termine per il pagamento dell'imposta è fissato entro il 31 marzo di ogni anno. Normalmente il Comune di Vicchio provvede ad inviare ai contribuenti un apposito invito al pagamento: ciononostante, il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento spontaneamente entro il termine sopra indicato, prescindendo dall'effettivo ricevimento dell'invito a pagare. Il mancato versamento dell'imposta entro il 31.03 provoca l'irrogazione della sanzione del 30% prevista dalla vigente normativa in caso di omesso o tardivo versamento. Tale sanzione sarà irrogata mediante apposito avviso di accertamento da notificarsi entro il 31.12 del quinto anno successivo.

La pubblicità temporanea viene calcolata e riscossa al momento della presentazione della relativa denuncia dall'ufficio competente.

 

TRIBUTO VERSATO IN MISURA INFERIORE O NON VERSATO – POSSIBILITA’ DI “RAVVEDIMENTO OPEROSO”

Nel caso in cui non sia stato provveduto al pagamento di un tributo comunale entro i termini di legge è possibile provvedervi successivamente mediante il "ravvedimento operoso" che comporta alcuni calcoli. Per informativa si veda la modulistica allegata.

 

TRIBUTO VERSATO IN ECCESSO – POSSIBILITA’ DI RIMBORSI / COMPENSAZIONI

Qualora ci si accorga di aver versato in eccesso un tributo, si può chiederne il rimborso entro il 31/12 del quinto anno successivo al versamento. Si può anche chiedere di compensare tale eccesso con lo stesso tributo per altra annualità oppure per un diverso tributo comunale. Si veda la modulistica allegata per le modalità di richiesta.

Informazioni

E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che siano percepiti da tali luoghi.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: 

a)i messaggi diffusi nell'esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività di cui sopra.

 

Le tipologie pubblicitarie sono così classificate:

a) pubblicità ordinaria

b) pubblicità effettuata con veicoli

c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

d) pubblicità varia

 

Sottostanno ad imposta, per fare alcuni esempi: tabelloni pubblicitari, insegne di esercizio (se superiori a 5mq), attività di volantinaggio, pubblicità (anche acustica) effettuata con veicoli, ecc.

Per ulteriori chiarimenti, consultare l’apposito regolamento.

Avvertenze

SANZIONI (D.Lgs.507/93 - Regolamento comunale I.C.P.)

Per l'omessa presentazione della domanda di cui all'art.9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,00. In tale caso, la pubblicità si presume effettuata, come da art.8, c.4 del D.Lgs.507/93:

a) nel caso di pubblicità ordinaria, con veicoli, con pannelli luminosi o proiezioni - con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata;

b) nelle altre fattispecie - con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

In caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e della sanzione.

Per la violazione di norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Le sanzioni non si applicano qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

Sulle somme dovute a titolo di imposta, maturano gli interessi nella misura corrispondente al vigente tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 

I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti: la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa; la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;le condizioni economiche e sociali del trasgressore; l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune; l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi; l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale; l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva; l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni competono al funzionario responsabile del tributo.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 507/1993

Regolamento comunale in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Reclami ricorsi opposizioni

Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare provvedimenti specifici,irrogando le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, ENTRO IL 31/12 DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO:

-      a quello nel quale doveva essere effettuato il pagamento (oppure nel quale è stato effettuato pagamento tardivo o inferiore al dovuto)  : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, TARDIVO O PARZIALE PAGAMENTO

-      a quello nel quale doveva essere presentata la dichiarazione : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE

-      a quello nel quale è stata presentata una dichiarazione contenente infedeltà : notifica di AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INFEDELE DENUNCIA

Qualora si riscontrassero inesattezze in tali atti, se ne può chiedere il riesame in autotutela mediante il modello di cui sotto, prima di proporre ricorso in commissione tributaria.

RICHIESTA DI RIESAME (rettifica o annullamento) IN AUTOTUTELA

Il destinatario del provvedimento può presentare istanza sui modelli già predisposti dall’Ente  per sollecitare l’avvio del procedimento di annullamento o di rettifica dell’atto stesso (ad esempio per errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di versamenti regolarmente effettuati, mancata considerazione di aliquote agevolate, detrazioni ecc.).

L’istanza deve evidenziare l’errore commesso.

Si prega di allegare copie di documentazione probatoria che non sia in possesso dell'ente (ad esempio bollettini di pagamento, notifiche di rendite, ecc.).

L’istanza non interrompe i termini per il pagamento né per la proposizione di ricorso.

Ai sensi del vigente  REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO:

-      se l’istanza di rettifica è presentata all’Ente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si ritiene essere viziato, l’Ente deve obbligatoriamente rispondere, anche con un diniego, alle istanze presentate;

-      se l’istanza è presentata successivamente al termine di cui sopra, tale obbligo non sussiste, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in merito all’obbligo di risposta alle istanze presentate alla pubblica amministrazione.

In caso di istanza tardiva, quindi, è meglio premurarsi di presentare eventualmente ricorso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto, onde evitare di non poter esercitare il proprio diritto alla difesa.

NOTA BENE - Chi fosse in possesso di PEC (casella di posta elettronica certificata) e gradisse utilizzare tale mezzo per l'invio di denunce e/o per la ricezione di comunicazioni da parte dell'ufficio, è pregato di utilizzare la mail certificata tributi.vicchio@anutel.it

 

PROPOSIZIONE DI RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

Contro l’avviso di accertamento è ammesso ricorso su carta bollata (atti giudiziari) alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE  ai sensi del D.Lgs. 31.12.92 n. 546 e s.m.i., ovvero mediante notifica al Comune di ricorso entro i 60 giorni e deposito dello stesso presso la Commissione Tributaria successivamente, ovverosia entro 30 giorni. Tale termine è valido SOLAMENTE per i ricorsi di valore superiore a cinquantamila euro (calcolando la sola imposta), applicandosi invece la procedura di reclamo (di cui al successivo paragrafo) a quelli di importo inferiore.

Per i ricorsi di importo (calcolando la sola imposta) inferiore ad € 50.000, infatti, si attiva la procedura di reclamo e non potranno essere depositati in commissione tributaria prima di 90 giorni dalla loro notifica. Trova applicazione l’art.17/bis – D.Lgs.546/1992 e s.m.i., ovvero:

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. 2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

Per l’impugnazione, si tiene conto dei termini di sospensione previsti dalla vigente normativa, ovverosia dall'art. 1 della legge 7  ottobre 1969, n. 742 che dispone che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione").

Il contribuente dovrà, a pena di inammissibilità, notificare il Suo ricorso all’Ufficio Tributi mediante una delle seguenti modalità: consegna diretta al protocollo, spedizione a mezzo di raccomandata a/r (in questo caso la data di spedizione ha valore quale data di presentazione) o a mezzo ufficiale giudiziario. Alla Commissione Provinciale dovrà essere consegnato 1) il ricorso originale se la notifica all’ Ufficio Tributi è avvenuta tramite ufficiale giudiziario (art. 137 C.p.C.), oppure la copia conforme all’originale se la notifica è avvenuta mediante deposito diretto o tramite spedizione postale; 2) l'originale o la fotocopia del provvedimento impugnato; 3) gli originali o le copie dei documenti prodotti a propria difesa da elencare nel ricorso cui sono allegati.

Se l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata/liquidata è superiore ad € 3000 (tremila) è necessario dare mandato ad un difensore abilitato all’assistenza tecnica nel processo tributario.

Ci teniamo a ricordare che la giurisdizione in campo tributario è esplicitamente demandata dalla legge al Giudice Tributario, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali (e, per il secondo grado, alle Commissioni Regionali). Rivolgersi a difensore civico, garante del contribuente, sindaci ed assessori non garantisce in alcun modo la difesa del contribuente e, anzi, spesso provoca la definitività degli atti per decorrenza dei termini per la loro impugnazione (60 giorni dalla notifica). 

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