Riscossione coattiva delle entrate comunali mediante ingiunzioni di pagamento

Riscossione coattiva delle entrate comunali mediante ingiunzioni di pagamento

Ufficio: Tributi
Referente: Frascati Roberto
Responsabile: Laura Roffarè
Indirizzo: Via Garibaldi 1 - 50039 Vicchio
Tel: 055/8439260-261-264
E-mail: vicchio.coattiva@etruriaservizi.com;tributi@comune.vicchio.fi.it;tributi.vicchio@anutel.it
Orario di apertura: GIOVEDI´ dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19 – VENERDI’ dalle ore 9 alle ore 12 con personale Etruria Servizi Srl

Descrizione

La riscossione coattiva viene attivata quando le somme dovute al Comune per le varie entrate tributarie , con eventuali relative sanzioni ed interessi,  non vengono versate dal contribuente entro i termini indicati nell'atto originario. La riscossione coattiva è gestita direttamente dall'Ente, attraverso dell’ingiunzione fiscale. Per il recupero coattivo, l’Ente si avvale della collaborazione della Etruria Servizi srl.

Pagina dedicata al servizio, con info e modulistica 

L’ingiunzione fiscale consiste in un atto di natura complessa, atto amministrativo e titolo esecutivo, per mezzo del quale l’amministrazione accerta il credito, con eventuali interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 giorni della somma dovuta, sotto pena di esecuzione forzata.

L’ingiunzione fiscale è un istituto risalente al 1910 ma molto utilizzato dagli enti locali poiché caratterizzato dalla snellezza della procedura di recupero del credito che consente, in caso di morosità persistente, di agire esecutivamente in modo rapido, senza dover prima iscrivere a ruolo gli importi dovuti.

 

 

Iter procedura

Decorsi 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale senza che venga effettuato il pagamento, vengono avviate le procedure di riscossione coattiva.

La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione finanziaria esige il pagamento di qualcosa che non risulta versato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.

Le principali procedure cautelari per la riscossione coattiva dei tributi sono:

  • ·         Il fermo amministrativo -  è una misura cautelare attivata attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato (autoveicolo), nel Pubblico registro automobilistico.  Dopo l’arrivo dell’ingiunzione, contenente l’intimazione al pagamento del tributo nei 30 giorni successivi, sarà eseguito il fermo amministrativo del veicolo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni.
  • ·         Il pignoramento presso terzi - in pratica si procede con l’espropriazione forzata di beni che solo in futuro entreranno nella disponibilità del debitore, come ad esempio lo stipendio, la pensione o anche il trattamento di fine rapporto.
  • ·         Il pignoramento di beni mobili / immobili - Il pignoramento è l’atto con il quale inizia la procedura di espropriazione forzata. La funzione del pignoramento è quella di vincolare determinati beni del debitore (mobili ed immobili), al soddisfacimento del diritto creditorio.
  • ·         L’iscrizione ipotecaria - l’ipoteca rappresenta il diritto di prelazione su un bene, volta a tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza. Con l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari il creditore si tutela, in caso di espropriazione del bene, avendo un diritto di ricevere la soddisfazione con preferenza  rispetto ad eventuali altri creditori.

 

Costi

I costi relativi alle eventuali procedure di riscossione coattiva (fermo amministrativo, pignoramenti, ipoteche, ecc) sono a carico del soggetto moroso.

Normativa di riferimento

L’ingiunzione fiscale è uno strumento disciplinato dal Regio Decreto n. 639 del 1910.

Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997 consente il ricorso all’ingiunzione fiscale per l’esazione di tributi da parte di province e comuni.
 

Reclami ricorsi opposizioni

Il termine entro il quale occorre agire per contestare l’ingiunzione fiscale decorre dalla data di notifica della stessa ed è di:

  • 60 giorni se l’ingiunzione ha ad oggetto crediti tributari (per esempio Imu e Tasi); in questo caso l’opposizione si introduce con ricorso alla Commissione tributaria competente;
  • 30 giorni in tutti gli altri casi; l’opposizione si introduce con citazione dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, in base ai criteri competenza per materia e per valore.
     

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