Frutti di bosco

Frutti di bosco

Ufficio: Sviluppo economico
Referente: Samanta Pampaloni
Responsabile: Bargelli Cristina
Indirizzo: Via Garibaldi, 1 - 50039 Vicchio FI
Tel: 055.8439225 - 265
E-mail: c.bargelli@comune.vicchio.fi.it , s.pampaloni@comune.vicchio.fi.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Descrizione

In Toscana la raccolta dei prodotti secondari del bosco è disciplinata dall´art. 63 della L.R. 39/00 .

Requisiti del richiedente

   

Informazioni

Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:

a) i funghi epigei ed ipogei;
b) le fragole;
c) i lamponi;
d) i mirtilli;
e) le more di rovo;
f) le bacche di ginepro;
g) gli asparagi selvatici;
h) i muschi.

La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale ovvero:

- fragole: kg 2,0
- lamponi: kg 2,0
- mirtilli: kg 2,0
- more di rovo: kg 3,0
- bacche di ginepro: gr 500
- muschi: gr 500 al giorno e per persona;
- asparagi : raccolta consentita, senza limitazioni di quantità, dalla ripresa dell´attività vegetativa fino al 31 maggio di  ogni anno;

La raccolta dei prodotti lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l´ausilio di strumenti. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell´intera pianta e l´uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dalla Provincia o dalla Comunità montana ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale. L´autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L´autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati. La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione.

La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall´impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.

Per la raccolta di funghi vedere la scheda correlata

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