Giudici Popolari

Giudici Popolari

Ufficio: Servizio anagrafe - stato civile .- elettorale
Referente: Lorella Nardoni - Giacomo Marzi
Responsabile: Lucia Malcontenti Manetti
Indirizzo: Via Garibaldi 1 - 50039 Vicchio
Tel: 055 8439221
E-mail: demografici@comune.vicchio.fi.it ; anagrafe@comune.vicchio.fi.it
Orario di apertura: vedi nella home page sezione IL COMUNE - UFFICI E ORARI

Descrizione

Presso ogni Comune vi è l’Albo dei Giudici Popolari che è costituito dai nomi dei cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

·         essere cittadini italiani di buona condotta morale;

·         godere dei diritti civili e politici;

·         avere un’età compresa tra 30 e 65 anni di età;

·         essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado.

Fanno parte dell’Albo anche i cittadini che hanno presentato personalmente domanda dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza. Vedi modulo per la richiesta di iscrizione nell’Albo dei Giudici Popolari

L’iscrizione è cancellata d’ufficio, per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare:

·         i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

·         gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;

·         i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive, sono previsti un’indennità e un rimborso per le spese di viaggio nonché una giustificazione lavorativa come  per  legge. Gli iscritti alle liste dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.

Essi possono, però, chiedere al Presidente della Corte -nella seduta di convocazione- di essere dispensati per legittimo impedimento, allegando idonea documentazione (es. certificato medico); uguale esonero si ha in presenza di situazioni di incompatibilità, astensione o ricusazione. Il giudice popolare che, senza giustificato motivo, non si presenta all'udienza è condannato, con decreto del Presidente, al pagamento di una multa.


Come funziona?

Sulla base degli albi definitivi vengono poi formate, per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello, le rispettive liste generali dei giudici popolari destinati a prestare servizio nel biennio successivo; il Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto forma le LISTE GENERALI DEI GIUDICI POPOLARI.

In precedenza le schede recanti le generalità di tali giudici venivano imbussolate in apposite urne e si procedeva al sorteggio ogni tre mesi; dal 2016 la Corte d’Assise del Tribunale di Firenze vanta un nuovo applicativo denominato GPop con sistema digitale, appositamente congegnato per l’estrazione dei Giudici popolari.

Grazie a questo sistema, il precedente obsoleto procedimento di estrazione, è stato sostituito da un’estrazione automatizzata casuale, effettuata con algoritmi che garantiscano l’assoluta neutralità ed incondizionabilità del sorteggio.

 

 

 

 

Modalità di richiesta

Fanno parte dell’Albo anche i cittadini che hanno presentato personalmente domanda dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza. Vedi modulo per la richiesta di iscrizione nell’Albo dei Giudici Popolari.

Requisiti del richiedente

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.

Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:

a)  i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

b)  gli appartenenti alle Forze Armate in servizio a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;

c)  i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Informazioni

Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare:

·         i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

·         gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;

·         i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Avvertenze

L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive, sono previsti un’indennità e un rimborso per le spese di viaggio nonché una giustificazione lavorativa come  per  legge. Gli iscritti alle liste dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.

Essi possono, però, chiedere al Presidente della Corte -nella seduta di convocazione- di essere dispensati per legittimo impedimento, allegando idonea documentazione (es. certificato medico); uguale esonero si ha in presenza di situazioni di incompatibilità, astensione o ricusazione. Il giudice popolare che, senza giustificato motivo, non si presenta all'udienza è condannato, con decreto del Presidente, al pagamento di una multa.

Data creazione

Martedì, 2 Aprile, 2019 - 09:30

Data ultima modifica

Martedì, 2 Aprile, 2019 - 09:30

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